Art. 7.
(Finalità e finanziamento dello Stato).

      1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, la spesa di 4 milioni di euro, finalizzata a favorire la realizzazione o l'ammodernamento delle strutture agrituristiche nelle aree vocate alla coltivazione del castagno, individuate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri

 

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e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      2. Il contributo finanziario dello Stato di cui al comma 1 è destinato a favorire la realizzazione e la crescita della competitività delle imprese agrituristiche operanti nelle aree di cui al medesimo comma 1 e, in particolare, a perseguire i seguenti obiettivi:

          a) migliorare la qualità delle strutture e dei servizi;

          b) elevare gli standard di qualità degli alloggi agrituristici, degli affittacamere, delle case e degli appartamenti per vacanze, delle case per ferie, degli ostelli per la gioventù e dei rifugi alpini;

          c) accrescere l'innovazione tecnologica e la riqualificazione delle strutture di accoglienza dei turisti, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza;

          d) accelerare il processo di riqualificazione delle imprese agrituristiche.